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Domanda 2014 per inserimento nella graduatoria aziendale per la Continuità Assistenziale USL Umbria1
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30/06/2015
L' OMESSA PRESCRIZIONE DI FARMACI IN DIMISSIONE OSPEDALIERA E' OMISSIONE D' ATTI D'UFFICIO
La presegnalazione dell’ospedale ai servizi sanitari territoriali di una dimissione protetta richiedente l’organizzazione di una assistenza socio-sanitaria domiciliare nei tempi utili concordati per una presa in carico in sicurezza nel cambiamento del contesto di cura è quindi un preciso dovere d’ufficio a tutela della salute degli assistiti. Un ospedale non deve dimettere i pazienti senza la ricetta delle prescrizioni farmaceutiche necessarie a garantire la continuità terapeutica, costringendoli al disagio evitabile di recarsi dal medico di famiglia per la prescrizione, in particolare nel fine settimana in cui il medico curante non è in servizio o nel caso di farmaci prescrivibili solo con piano terapeutico dello specialista dipendente. L'articolo 8 del decreto legge 347/2001 afferma che è dovere d’ufficio del medico ospedaliero munire il paziente di ricetta almeno per il primo ciclo completo di cure. Il comma 1c) infatti afferma che " per garantire la continuità assistenziale, la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale"». Disattendere questa disposizione appare perlomeno un’omissione d’atti d’ufficio da parte del medico e dei responsabili di struttura tenuti alla vigilanza, salvo che non causi anche un danno al paziente per l’interruzione della continuità terapeutica nel cambiamento di setting di cura. E' compito dell'Amministrazione ospedaliera e del direttore generale fornire ai dipendenti medici le disposizioni conformi alla normativa e vigilare sulla loro applicazione. Lo stesso nuovo codice deontologico 2014 all’art.6 afferma che il medico è tenuto a contrastare ogni discriminazione nell'accesso alle cure e all’art. 23 che deve garantire la continuità delle cure, la quale viene in concreto interrotta se il paziente è costretto a cercare un altro medico in altra sede per approvvigionarsi dei farmaci necessari subito dopo la dimissione ospedaliera. L’omessa prescrizione per il primo ciclo di terapia in dimissione ospedaliera, l’omessa prescrizione specialistica necessaria di farmaci con piano terapeutico non prescrivibile dal medico di famiglia appaiono quindi omissioni d’atti d’ufficio dovuti e violazioni al codice deontologico segnalabili all’Ordine dei Medici e alla competenti Direzioni Sanitarie Ospedaliere che devono intervenire per evitare il ripetersi di comportamenti omissivi potenzialmente dannosi. Va rilevato che il medico di medicina generale secondo l’ACN 2009 non è tenuto a trascrivere le prescrizioni del medico specialista se con ragioni fondate non le condivide, ma è sicuramente tenuto a garantire la continuità di cura necessaria al paziente secondo scienza e coscienza ai sensi dell’art.13-bis, anche e soprattutto quando la continuità di cura è messa in pericolo da omissioni di altri colleghi nel percorso assistenziale tra ospedale e territorio.
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