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15/08/2012 |
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COMMA 11- BIS DEL DECRETO LEGGE N° 95/2012: OBBLIGO PER TUTTI I MEDICI DI PRESCRIZIONE DEL SOLO PRINCIPIO ATTIVO PER LA PRIMA VOLTA |
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Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale solo la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. II farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12 »;
SUGGERIMENTI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE PER IL MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE CIRCA LA PROCEDURA PER LA PRESCRIZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO
Considerato che normalmente, date le caratteristiche organizzative proprie del setting ove afferiscono di norma pazienti occasionali dei quali il medico non conosce la storia clinica, il MCA esegue, tra le norme di buona pratica clinica, una raccolta anamnestica accurata che indaghi anche l’approccio terapeutico precedentemente applicato per quel paziente sulle patologie croniche e non croniche, con particolare riferimento all’efficacia e alla assenza di precedenti reazioni avverse, riteniamo che si determinino per i MCA criticità procedurali esclusivamente di tipo gestionale ed amministrativo legate alle valutazioni condotte aposteriori dagli organismi aziendali preposti al controllo amministrativo delle prescrizioni. Si suggerisce pertanto, al mero scopo di evitare successive contestazioni di tipo amministrativo, di lasciare traccia scritta dell’anamnesi farmacologica determinante la prescrizione non per principio attivo o la apposizione della clausola di non sostituibilità, sull’Allegato M e/o sul registro della sede, in modo da documentare efficacemente, a propria tutela, il processo decisionale determinante tale scelta.
NEI DOCUMENTI RISERVATI TROVATE I SUGGERIMENTI CIRCA IL COMPORTAMENTO E LA COMPILAZIONE DELLA RICETTA. |
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